La Scuola e l'Uomo - n. 6 - Giugno 2020
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 6 - Giugno 2020 11 proprietà che rende l’uomo borghese libero – dalla necessità. La narrazione rivoluziona- ria resta sostanzialmente universalistica – di matrice illuminista – ma si struttura nell’or- dinamento statale in ragione delle differenze individuali di ordine sociale (ed economico). Da questo punto di vista, sembra esserci una torsione tra le due dimensioni, l’espressione enunciativa dei testi (e dei dibattiti) mantie- ne una portata universalistica ma la sua rea- lizzazione cela un paradigma particolaristico (sembra importante però sottolineare come nel discorso pubblico moderno i diritti assu- me due radici distinte: per gran parte dei giuristi che si formano in quel contesto stori- co, esiste soltanto il diritto positivo, il quale struttura l’assetto politico e istituzionale; per altri, invece, come J. S. Mill, esistono solo « moral right », ossia diritti che dovreb- bero essere, in modo assoluto ed inalienabi- le, attribuiti ai cittadini in base al principio universalistico dell’uguaglianza). Nel modello costituzionale elaborato dai rivoluzionari, si diviene cittadini francesi non sulla base dell’appartenenza originaria alla volontà del sovrano ma piuttosto in ra- gione della partecipazione politica sullo stes- so territorio e, dunque, all’obbedienza della stessa legge. La concezione della nazione (ancora molto idealizzata), invece, diviene il presupposto stesso della partecipazione al- le attività della comunità, l’identificazione nazionale dei cittadini è la condizione per la costruzione della nazione stessa. In questo modo, aspetto determinante per l’evoluzio- ne dello stesso concetto, nasce nell’idea di cittadinanza con il compito di formare il sin- golo individuo come parte integrante della società: da questo momento si sviluppa quel sentimento politico che determinerà gran parte del XX secolo. Un aspetto centrale, dunque, risiede nel- la relazione tra diritti naturali e processo co- stituente, in quanto, come notato, si produ- ce una tensione tra l’universalismo dei diritti dell’uomo e il particolarismo dell’apparte- nenza nazionale. Tale tensione costituente viene risolta dai teorici della rivoluzione at- tribuendo alla nazione stessa la dimensione universale nella quale comprendere i tratti particolari della cittadinanza. Lo Stato- nazione diviene così il paradigma istituzio- culturale dell’ Ancien règime , ma non anche quella giuridica, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino , del 1789, rappre- senta il manifesto «politico» della concezio- ne rivoluzionaria della cittadinanza: da un lato, recupera nel criterio dell’uguaglianza come una caratteristica necessaria del cit- tadino; dall’altro, unisce la funzione giuri- dica della cittadinanza con l’idea di nazione (per un puntuale approfondimento in questa direzione vedi, E. Balibar, Masses, Classes, Ideas , Routledge, New York, 1994). Secondo la visione giusnaturalista, in principio vicina alle correnti più oltranziste, si trattava di istituzionalizzare diritti da sempre presenti nella natura dell’uomo, «come è scritto nel preambolo, la nazione francese annuncia al mondo quei diritti che, attribuiti a ogni es- sere umano dalla natura stessa, erano stati avviliti dal dispotismo dei secoli passati». Dunque, più in generale, nella lotta per enu- cleare un sistema giuridico affine alle muta- te esigenze storiche si diffonde la necessi- tà che «esistano alcuni diritti essenziali dal soggetto “in quanto tale”» come «la libertà e la proprietà». Ma questo non sembra suffi- ciente, poiché, semplici diritti «non bastano da soli a fondare l’ordine: occorre un ente collettivo – la nazione – che prima li strappi all’oblio cui il dispotismo li aveva condannati e poi realizzi e li armonizzi, li trasformi in- somma nelle strutture di uno ordine effetti- vo» (Costa, p. 51). Il termine plurale «diritti», infatti, divie- ne la condizione essenziale del soggetto nel- la nuova terminologia usata dai rivoluzionari. Il principio di uguaglianza, fondato su quello di libertà e assicurato da quello della pro- prietà, forma il soggetto titolare dei diritti fondamentali, cittadino della nazione fran- cese. Tale principio di uguaglianza, inoltre, sospinge verso un richiamo all’universalismo interno ed esterno (nonché, solo accennan- do, a una relazione di inclusone-esclusione). Già nell’interpretazione dei giusnaturalisti, il soggetto eguale aveva delle peculiarità specifiche. Una volta sancito il concetto di uguaglianza dalla Dichiarazione, questo vie- ne riferito a una determinata classe di sog- getti, sulla base delle ragioni che li rendono eccellenti: essere possidenti, bianchi e aver superato la maggiore età. In sostanza, è la
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