La Scuola e l'Uomo - n. 6 - Giugno 2020
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 6 - Giugno 2020 10 Più in generale, in termini normativi, con l’avvento delle idee giusnaturaliste e attra- verso il fermento delle rivoluzioni di fine Settecento, i diritti individuali (linguistici, civili, identitari) acquistano, in questa fa- se storica, una forte connotazione univer- salistica. Secondo le correnti più decise, il nuovo ordine imposto dalla Rivoluzione francese doveva essere fondato su tre gran- dezze giuridiche inscindibili: diritti, libertà, proprietà privata. Un ordine siffatto non era completamente nuovo alla teoria politica di fine Settecento, ma fu in gran parte eredi- tato dalle idee filosofiche moderne, come quelle del filosofo inglese John Locke (ve- di, J. Locke, Il secondo trattato sul governo , Rizzoli, Milano, 1988). La Rivoluzione francese nella sua dinami- ca interna di rotture e congiunture, muta in maniera definitiva la concezione della citta- dinanza. Il modello cittadino-suddito viene sovvertito a partire proprio dagli eventi ca- ratterizzanti la sommossa popolare, infatti, i giuristi della rivoluzione non vedono più un suddito con le sue prerogative ma un citta- dino con diritti e doveri. L’effetto costituen- te della portata rivoluzionaria ridefinisce il concetto fondamentale di partecipazione degli individui, non più soggetti alla forza costituente ma partecipi della costituzione della comunità politica. Ciò determina, inol- tre, il riconoscimento di una serie di dirit- ti distinti da coloro che non possiedono la cittadinanza. La cittadinanza dei sistemi politici nazio- nali e sovranazionali contemporanei (Cfr., V. Mura, Il cittadino e lo Stato , Milano, Franco Angeli, 2002, pp. 55 ss.) tra origine proprio dall’incontro della teoria con la rivoluzione; le idee della nascente borghesia «cittadina» provenivano da quelle concezioni liberali che non avrebbero mai trovati spazio fuori dalla rivoluzione, soprattutto se si pensa che la lotta per rendere effettivi i diritti rivoluzio- nari non fu scontata ma una conquista delle aule rivoluzionarie – risiede in questo il lasci- to della Rivoluzione francese, nella scrittura (e codificazione) di un ordine politico fonda- to sulla base delle mutate condizioni stori- che e materiali della società politica a cui si riferisce; e per questo motivo duraturo. Con lo scopo precipuo di sancire la fine gezione personale, l’obbedienza da cui essa deriva non è più assoluta ma circoscritta nei limiti dell’esercizio del potere sovrano (Cfr., T. Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino , Editori Riuniti, Roma, 2014). L’impostazione teorica operata da Hobbes fornisce gli stru- menti giuridici per definire concretamente il ruolo della cittadinanza negli ordinamenti liberali ottocenteschi, soprattutto dopo la diffusione delle idee illuministe, le quali sa- ranno la fonte del riconoscimento dei diritti individuali. Riassumendo, si vede come, nell’inter- pretazione moderna, la concezione di cit- tadino come titolare di diritti individuali, sebbene abbia radici che affondano nell’an- tichità classica, solo attraverso lo Stato as- soluto (e in relazione alla indivisibilità della sovranità) assume una forma giuridica defi- nita (anche se scevra dei diritti fondamenta- li dell’uomo) con la quale si stabiliscono le prerogative soggettive del singolo all’interno della comunità politica e che sarà praticata come modello nell’età liberale. Rivoluzione e cittadinanza «La parola nazione aveva un significato molto diverso prima della Rivoluzione fran- cese rispetto al significato che assunse in seguito. Il senso originale fu la collettivi- tà di coloro che avevano lo stesso pays de naissance , coloro che erano nati nello stesso spazio storico. La Rivoluzione francese elevò ulteriormente il significato del termine: esso doveva denotare tutti coloro che vivevano all’interno del territorio dello stato france- se e comprendevano il dialetto dell’Ile de France» (S. Rokkan, Stato, nazione e demo- crazia in Europa , il Mulino, Bologna, 2002, p. 227). Risulta evidente quanto l’argomento nazionale (e identitario) sia un aspetto de- terminante nella costruzione della prassi giu- ridica rivoluzionaria, il vero punto di rottura non si riscontra nelle pratiche istituzionali ma nella formazione del lessico giuridico. Questa trasformazione, oltre ad influenzare il dibattito pubblico, determinerà anche una nuova concezione del cittadino e, in partico- lare, della struttura normativa della cittadi- nanza in relazione alla visione della nazione come categoria universalista.
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