La Scuola e l'Uomo - n. 6 - Giugno 2020
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 6 - Giugno 2020 9 to, immediato e senza alcuna mediazione: il cittadino appartiene allo Stato e quindi alla persona del sovrano – nel frontespizio del- la sua opera, Thomas Hobbes, infatti, raffi- gurerà lo Stato come un corpo composto da una serie di individui rivolto verso il sovrano. Sebbene la cittadinanza sia una categoria as- soluta nel pensiero di Bodin, la figura del so- vrano è legata verso il suddito da una forma di legalità – ossia si fissa un rapporto giuridi- co simmetrico – in cui stabilisce che le pre- rogative del cittadino, diritti e doveri, sono fondate sull’obbligo di obbedienza alla sua persona (E. Grosso, Le vie della cittadinan- za , p. 153). È sicuramente questo aspetto che caratterizza l’evoluzione del concetto di cittadinanza nella prima età moderna, anche se ancora lontano dagli attributi delle gene- ralità e strattezza, ma comunque anticipan- do in qualche modo quel principio di identità nazionale proprio dell’età post-imperiale. Una definizione teorica ed astratta del concetto fu elaborata da Thomas Hobbes sulla base pregressa di una rielaborazione del pensiero politico bodiniano. La sua ri- flessione sulla cittadinanza riprende il rap- porto tra cittadino e sovrano nel suo punto fondamentale: la formazione giuridico-poli- tico della legittimità mediante l’obbedienza incondizionata. Ma sulla base di questo le- game – proprio della sovranità – Hobbes po- ne l’individuo in una condizione di naturale uguaglianza e soggezione al potere civile del sovrano. In questa prospettiva, il contenuto della cittadinanza assume un valore unitario per ogni individuo e direttamente collegato con la potestà statale. Nell’archetipo della comunità politica hobbesiana, venendo me- no la funzione dei corpi intermedi, tutti gli individui sono soggetti in modo eguale alla funzione giuridica del potere sovrano. In al- tre parole, il soggetto di diritto è suddito in relazione al sovrano e cittadino in rappor- to alla legge. Si forma, dunque, la moderna idea di uguaglianza del cittadino di fronte alla legge (che sarà ripresa, in altri termi- ni, dal movimento rivoluzionario francese). Più in generale, la concezione del cittadino è la cornice teorica sulla quale si svilupperà il connubio cittadino-identità nei moderni Stati nazionali. Sebbene il binomio individu- o-autorità sia ancora individuato nella sog- si pongono in sostanza le basi di quella ten- sione dialettica fra «centro» e «periferia» che costituisce uno dei temi di fondo nella strutturazione moderna dell’ordine» (Costa, p. 22). Con la formazione dello Stato assolu- to, tra il XVI e il XVII secolo, di fatto, il mo- dello feudale, caratterizzato dalla ramifica- zione periferica del potere, viene superato da un processo generale di centralizzazione del potere. Di conseguenza, in tale conte- sto, muta l’idea stessa dell’individuo nel microcosmo cetuale dell’apparato statale, il cittadino pur restando legato al principio di appartenenza diventa un suddito del sovra- no. Formatosi sull’idea della civitas romana, il nuovo istituto giuridico della cittadinanza si colloca al centro della formazione politi- ca della sovranità. La nozione della cittadi- nanza si inserisce in un contesto giuridico gerarchico, ma se prima ruotava intorno a una pluralità di centri di potere, ora è uno strumento della legittimità politica del po- tere assoluto. Uno dei rappresentanti più illustri della nuova teoria della sovranità statale, è il giu- rista Jean Bodin, la cui opera (nella tradu- zione italiana: J. Bodin, I sei libri dello Stato (1576), 3 voll., Torino, UTET, 1988-1997) rappresenta il fondamento della modernità politica, almeno in Europa. Egli immagina la cittadinanza solo in relazione alla sovranità e tramite essa le prerogative del cittadino nello Stato assoluto. La sovranità è assoluta e indivisibile come il «corpo» della comuni- tà politica dal proprio sovrano, cosicché il cittadino diviene parte integrante di nuova formazione giuridica sconosciuta in epoca feudale. L’aspetto originale riguarda proprio la concezione organica della relazione giuri- dica cittadino-suddito, da cui si affermerà, nella cultura europea, l’immagine della cit- tadinanza come forma di appartenenza giu- ridico-legale allo Stato. Nella costruzione dello Stato assoluto, dunque, l’istituto della cittadinanza assume una posizione di con- nessione tra il singolo e il sovrano – cittadi- nanza di tipo verticale – in cui quest’ultimo esercita il suo potere sul cittadino in modo assolutamente indipendente dalle condizio- ni che intrattenevano i cittadini all’interno del sistema vassallatico in epoca feudale. In altre parole, il rapporto reciproco è diret-
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