maggio-giugno 2018
39 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXV - Numero 5-6 - Maggio-Giugno 2018 consenta la prosecuzione per la sua speci- fica gravità; nel caso di violazione dei do- veri e degli obblighi di comportamento di gravità tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; in ca- so di mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo pe- riodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione di tali periodi. La sanzione disciplinare del licenziamen- to si applica senza preavviso nelle ipotesi di falsa attestazione della presenza in servi- zio, mediante l’alterazione dei sistemi di ri- levamento della presenza o con altre moda- lità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una cer- tificazione medica falsa o che attesta falsa- mente uno stato di malattia; in caso di fal- sità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; in caso di reiterazione nell’am- biente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o co- munque lesive dell’onore e della dignità personale altrui; in caso di condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro; in caso di commis- sione di gravi fatti illeciti di rilevanza pena- le; in caso di condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diret- ta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; in caso di com- missione in genere, anche nei confronti di terzi, di fatti o atti dolosi, che, pur non co- stituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecu- zione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; in caso di condanna, anche non pas- sata in giudicato, per delitti particolarmen- te gravi indicati nell’art. 7, comma 1, e nel- l’art. 8, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 235 del 2012; se a una condanna consegue co- munque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; in caso di condanna, anche non pas- sata in giudicato, per reati di peculato, concussione, corruzione nelle sue varie for- me; in caso di condanna, anche non passata in giudicato, per gravi delitti commessi in servizio; in caso di violazioni intenzionali degli obblighi, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecu- zione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. Al codice disciplinare, che abbiamo ap- pena esaminato e che rientra nell’art. 13 del CCNL, deve essere data la massima pub- blicità mediante pubblicazione sul sito isti- tuzionale dell’amministrazione; in partico- lare il codice disciplinare deve essere obbli- gatoriamente reso pubblico entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si ap- plica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Passando alla tematica del trattamento economico per la Sezione Scuola, si registra anzitutto l’incremento degli importi mensili lordi per tredici mensilità (che vanno, con- siderando soli gli insegnanti, da un minimo di 56,00 euro per un Docente di Infanzia o Primaria che abbia meno di 9 anni di servi- zio fino a 95,00 euro per un docente laurea- to di Scuola secondaria di secondo grado con oltre 35 anni di servizio). Di conseguenza gli importi annui lordi degli stipendi tabellari sono rideterminati (e oscillano, sempre riguardo soltanto gli in- segnanti, tra i 19.996,27 euro per un Docen- te di Infanzia o Primaria che abbia meno di 9 anni di servizio ed i 34.052,17 euro per un docente laureato di Scuola secondaria di se- condo grado con oltre 35 anni di servizio). In questo caso le somme si riferiscono a do- dici mensilità a cui occorre aggiungere la tredicesima. Inoltre, dal 1 aprile 2018 l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corri- sposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, va- riando da un minimo di 144,93 euro fino a un massimo di 157,30 euro; pertanto, la somma finale da considerare come retri- buzione tabellare annua è di 20.141,20 eu- ro per un Docente di Infanzia o Primaria che abbia meno di 9 anni di servizio fino ad arrivare ad un massimo di 34.209,47 euro per un docente laureato di Scuola se- condaria di secondo grado con oltre 35 an- ni di servizio.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYxOTA=