maggio-giugno 2018

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXV - Numero 5-6 - Maggio-Giugno 2018 38 sicurezza sul lavoro ove non ne sia deriva- to danno o pregiudizio al servizio o agli in- teressi dell’amministrazione o di terzi; nel caso di insufficiente rendimento nell’as- solvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie più gravi conside- rate nell’art. 55- quater del d.lgs. n. 165/2001; nel caso di violazione dell’ob- bligo previsto dall’art. 55- novies del d.lgs. n. 165/2001 («I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono te- nuti a rendere conoscibile il proprio nomi- nativo mediante l’uso di cartellini identifi- cativi o di targhe da apporre presso la po- stazione di lavoro»); nel caso in cui, vio- lando doveri ed obblighi di comportamen- to generale, ne sia comunque derivato dis- servizio ovvero danno o pericolo all’ammi- nistrazione, agli utenti o ai terzi. Nel caso di irrogazione di multe, l’impor- to confluirà nel bilancio dell’amministra- zione e sarà destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti. La sanzione disciplinare della sospensio- ne dal servizio con privazione della retri- buzione fino a un massimo di 10 giorni si applica in caso di recidiva o di particolare gravità della mancanze precedentemente elencate, in caso di assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso, (salvo che l’assenza sia priva di va- lida giustificazione per un numero di gior- ni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione, nel qual caso si arriva al licenziamento, ex art. 55- quater , comma 1, lett. b del d.lgs. n. 165/2001). La sanzione disciplinare della sospensio- ne dal servizio con privazione della retribu- zione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica avendo riguardo ad ulterio- re gravità dei fatti già considerati ed ancora in caso di alterchi con vie di fatto negli am- bienti di lavoro; nel caso di massimo due as- senze ingiustificate dal servizio in continui- tà con le giornate festive e di riposo setti- manale; in caso di violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studen- ti minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso; in caso di compimento di atti in vio- lazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per concorso negli stessi atti. La sanzione disciplinare del licenzia- mento si applica con preavviso nelle ipote- si di cui all’art. 55- quater, comma 1 , ov- vero in caso di assenza priva di valida giu- stificazione per un numero di giorni, an- che non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni o mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione; in caso di ingiustificato rifiuto del trasferi- mento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio; in caso di gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento; in caso di commissione dolosa, o gravemente colposa, dell’infra- zione di cui all’articolo 55- sexies , comma 3, precedentemente elencata; in caso di reiterata violazione di obblighi concernen- ti la prestazione lavorativa, che abbia de- terminato l’applicazione, in sede discipli- nare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell’arco di un biennio; in caso di insuffi- ciente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provve- dimenti dell’amministrazione di apparte- nenza, e rilevato dalla costante valutazio- ne negativa della performance del dipen- dente per ciascun anno dell’ultimo trien- nio. Ugualmente si applica il licenziamen- to con preavviso nel caso di recidiva di comportamenti già considerati, anche aventi carattere di molestie sessuali; in caso di dichiarazioni false e mendaci, rese al fine di ottenere un vantaggio nell’ambi- to delle procedure di mobilità territoriale o professionale; nel caso di condanna pas- sata in giudicato, per un delitto che, com- messo fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne

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