maggio-giugno 2018
37 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXV - Numero 5-6 - Maggio-Giugno 2018 affidati»; «non valersi di quanto è di pro- prietà dell’amministrazione per ragioni che non siano di servizio». L’art. 12 prevede le Sanzioni disciplinari nel caso di violazione degli obblighi previsti. Esse procedono dalla meno grave alla più grave: il rimprovero verbale; il rimprovero scritto o censura (consistente nel richiamo all’osservanza dei propri doveri); la multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; la sospensione dal servizio con privazione della retribuzio- ne fino a dieci giorni; la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; il licenziamento con preavviso; il licenzia- mento senza preavviso. A queste si aggiungono le sanzioni pre- viste dal D. Lgs. n. 165/2001. La sospen- sione dal servizio con privazione della re- tribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55- bis , comma 7, si applica al lavoratore «dipendente o al dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell’in- colpato [o a una diversa], che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di ser- vizio di informazioni rilevanti per un pro- cedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazio- ne richiesta dall’Ufficio disciplinare proce- dente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti». La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre me- si, ai sensi dell’art. 55- sexies , comma 1, si ha nei confronti del dipendente responsa- bile nel caso in cui «la violazione di obbli- ghi concernenti la prestazione lavorativa abbia determinato la condanna della am- ministrazione al risarcimento del danno, salvo che ricorrano i presupposti per l’ap- plicazione di una più grave sanzione disci- plinare». La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55- sexies , comma 3, si ha nei confronti dei soggetti responsabili nel caso di «mancato esercizio o decadenza dall’azione discipli- nare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, ovvero a valu- tazioni manifestamente irragionevoli di in- sussistenza dell’illecito in relazione a con- dotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare». Il rimprovero verbale è una sanzione irro- gata dal responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente e deve ri- sultare nel fascicolo personale. Negli altri casi, invece, è competente l’Ufficio Per i Procedimenti Disciplinari. In linea generale le sanzioni sono irroga- te in maniera graduale e proporzionale re- lativamente alla gravità di quanto com- messo oppure omesso (art. 13): occorre te- ner conto della intenzionalità del compor- tamento, del grado di negligenza, impru- denza o imperizia dimostrate e della pre- vedibilità dell’evento che si è verificato; occorre guardare al grado del danno o del pericolo causato all’amministrazione, agli utenti o a terzi, a eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, a eventuali prece- denti a carico del lavoratore nel biennio, all’eventuale concorso di altri lavoratori in relazione all’accaduto, al collegamento di più azioni od omissioni compiute con un’unica condotta. In particolare, il rimprovero verbale o scritto fino alla multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retri- buzione, si applicano, in via esemplificati- va, in caso di inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per ma- lattia, nonché dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater , comma 1, lett. a del d.lgs. n. 165/2001 («Falsa attestazione della presen- za in servizio, mediante l’alterazione dei si- stemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifi- cazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che atte- sta falsamente uno stato di malattia», caso in cui si applica invece la sanzione discipli- nare del licenziamento). Le medesime sanzioni si applicano pure in caso di condotta non conforme a princi- pi di correttezza verso superiori o altri di- pendenti o nei confronti degli utenti o ter- zi; in caso di inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
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