Maggio-Giugno 2017
Qualche mese fa la mia attenzione è sta- ta catturata da un episodio, piuttosto incre- scioso. Leggo con stupore il caso di un ragazzo diciottenne al quale il professore ha seque- strato il cellulare durante la lezione, lo ha conservato in una cassaforte e restituito ai genitori a tempo debito. Il diciottenne, protagonista di questa vi- cenda, si è rivolto ai Carabinieri denun- ciando l’episodio, le ipotesi formulate nel- la denuncia delineavano le fattispecie giu- ridiche del sequestro illegittimo e del- l’abuso di potere. Immediate le reazioni, se da un lato l’as- sessore regionale all’istruzione Elena Do- nazzan della Regione Veneto, ha con enfasi asserito che «a scuola non deve prevalere il codice civile o il codice penale. Queste sono le regole del vivere in una comunità educa- tiva, e questo la scuola dovrebbe tornare ad essere, ci devono essere regole interne». Dall’altro Fabio Capraro, avvocato pena- lista trevigiano sostiene che: «Il ritiro del telefonino, soprattutto ai maggiorenni, co- stituisce una forma di sequestro improprio che non può essere esercitato dal docente. Fermo restando la legittimità di un’even- tuale sanzione prevista dal regolamento scolastico». Quella dei cellulari a scuola è un’abitudi- ne a cui nessuno studente potrebbe oggi ri- nunciare, essendo il cellulare una sorta di terzo braccio, un amico fidato, un riferi- mento indispensabile. Ma allora come orientarsi? Cosa fare? Come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l’uso del cellulare a scuola è vietato. Lo ha disposto il Ministro dell’istruzione con una direttiva 15 marzo 2007, impegnando tutte le istituzioni scola- stiche a regolamentare l’uso a scuola, con esplicito divieto durante le lezioni. Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, perché l’uso del cel- lulare e di altri dispositivi rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa, sia per i compagni e una mancanza di ri- spetto verso l’insegnante. La direttiva ministeriale precisa, inoltre, che un uso distorto del cellulare costituisce un’infrazione disciplinare vera e propria e come tale deve essere sanzionata. A supporto ed integrazione della diretti- va ministeriale è il documento del Garante Privacy del 07/11/2016. Il Garante afferma che l’utilizzo del cel- lulare è consentito ma esclusivamente per fini personali e «sempre nel rispetto dei di- ritti e delle libertà fondamentali delle per- sone coinvolte (siano essi studenti o profes- sori) immagine e dignità in particolare». La scuola può proibire l’utilizzo di regi- stratori, smartphone , tablet e altri disposi- tivi elettronici all’interno delle aule o nelle scuole stesse: il divieto, però, non compor- ta la possibilità di utilizzare poteri coerciti- vi e di perquisizione al fine di verificare il rispetto della norma, poteri che, di norma, sono concessi solo alle autorità di polizia, ma in presenza di terminati (gravi) reati o su mandato del giudice. È compito delle Istituzioni Scolastiche di- 43 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXIV - Numero 5-6 - Maggio-Giugno 2017 Le richieste devono essere indirizzate a: consulenza@uciim.it LEGISLAZIONE SCOLASTICA Il cellulare terzo braccio o semplice mezzo di comunicazione? Maria Francesca Giammona, Avvocato
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