Maggio-Giugno 2017
37 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXIV - Numero 5-6 - Maggio-Giugno 2017 di sistema integrato di educazione e istru- zione dalla nascita fino ai sei anni e del di- ritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento». Anche questo progetto, però, ha una vita travagliata: assegnato alla Settima Commis- sione del Senato per l’istruttoria iniziale, naufraga molto presto per la mancanza di una adeguata copertura finanziaria. Senza cospicui finanziamenti sembrava impossibile istituire il sistema integrato ed intervenire in modo concreto per incrementare il nu- mero delle strutture educative, nidi e servi- zi integrativi, e per qualificare maggior- mente le scuole dell’infanzia. E sull’articolo del disegno di legge relativo ai finanziamen- ti non c’era alcuna certezza… Ecco, però la svolta tanto attesa: viene approvata la legge 107/2015 – cosiddetta Buona Scuola – che delega il Governo ad emanare uno o più decreti su varie materie, non compiutamente trattate dalla legge stessa. E, tra queste, viene recuperata anche la costruzione del sistema zero/sei. Il principio di delega inserito nella legge 107 è pressoché la fotocopia, ovviamente condensata, dei 14 articoli del testo propo- sto dalla Puglisi. La legge riprende infatti alcune delle idee chiave del DDL 1260: la definizione dei livelli essenziali delle pre- stazioni della scuola dell’infanzia e dei ser- vizi educativi per l’infanzia; la generalizza- zione della scuola dell’infanzia; la qualifi- cazione universitaria degli educatori dei servizi di nido; l’individuazione a livello na- zionale di standard strutturali, organizzativi e qualitativi; la puntuale definizione delle competenze in materia di Stato, Regioni ed enti locali; l’approvazione e il finanziamen- to di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato; la costi- tuzione di poli per l’infanzia. L’intervento della Corte Costituzionale Tutti questi principi avrebbero dovuto es- sere «riempiti di contenuti» attraverso la stesura del decreto legislativo. E invece la delega sul sistema integrato è inciampata in un ricorso alla Corte Costituzionale presen- tato dalla Regione Puglia: non deve essere lo Stato, seppure con l’accordo delle regio- ni e degli enti locali, a definire gli standard organizzativi, qualitativi e strutturali dei ni- di e delle scuole dell’infanzia, perché que- sta è – e deve rimanere – competenza esclu- sivamente regionale. E, complice anche la mancata riforma costituzionale che avrebbe dovuto ridisegnare i ruoli di Stato e regioni, la Corte si è espressa in favore della Puglia, con sentenza 284/2016. Via dalla delega, quindi, perché incosti- tuzionale, il punto 1.3 che testualmente prevedeva la definizione a livello nazionale degli « standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infan- zia e della scuola dell’infanzia, diversificati in base alla tipologia, all’età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi edu- cativi per l’infanzia e dei docenti di scuola dell’infanzia, nonché il coordinamento pe- dagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 ». Quello che voleva essere, nell’intento del legislatore, l’elemento qualificante del sistema zero-sei, che avrebbe consentito di definire a livello nazionale i criteri di quali- tà dei servizi educativi e delle scuole del- l’infanzia, deve essere eliminato dal testo del decreto legislativo, perché non può es- sere previsto alcun intervento centrale che determini tali criteri per tutte le regioni. In realtà il riferimento agli standard vie- ne recuperato, in extremis, nell’articolo che individua le modalità di riparto del Fon- do di finanziamento del sistema integrato, come elemento di premialità per i comuni che organizzano servizi educativi sulla base proprio di quei criteri cassati dalla Corte Costituzionale. Le criticità Purtroppo anche altri enunciati di princi- pio presenti nella delega non hanno visto una compiuta attuazione nel decreto legi- slativo, e tutti per mancanza, secondo il Mi-
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