Marzo-Aprile 2019
43 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVI - Numero 3-4 - Marzo-Aprile 2019 privata. infatti, secondo la cassazione, i rimproveri non riguardavano lo specifico operato del professore ma la sua sfera per- sonale, e pertanto non erano legittimi. il professore rappresenta un pubblico uf- ficiale e come tale non deve essere scherni- to o oggetto di insulti, né da parte degli alunni né da parte dei suoi superiori. Sulla stessa scia la corte di cassazione con la sentenza n. 15367/2014, con la quale ha affermato che pronunciare parole offen- sive contro un professore nell’esercizio del- le sue funzioni integra il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, discipli- nato dall’art. 341 bis codi- ce penale e punito con la reclusione, invece che quello di ingiuria, discipli- nato dal successivo artico- lo 594 e punito con la sola sanzione pecuniaria. nel caso oggetto della senten- za, una mamma insultava l’insegnante della figlia per questioni inerenti il rendimento scolastico di quest’ultima. Recentissima, inoltre, la sentenza della cass. civ. Sez. iii, 12/04/2018, n. 9059 con la quale «la corte ha accolto il ricorso avanzato da una insegnante di scuola elementare nei confronti del padre di un suo alunno, il qua- le aveva reiteratamente rivolto alla docen- te affermazioni diffamatorie e denigratorie, attribuendole di avere tenuto comporta- menti particolarmente gravi nei confronti dei bambini (accuse poi rivelatisi insussi- stenti), e conte- stando in modo of- fensivo il metodo educativo e didatti- co da essa adottato nei confronti degli scolari». il giudizio si è concluso con la con- danna di quest’ulti- mo al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali dalla medesima patiti, cagionati dalla le- sione della reputa- zione, dell’onore e della dignità dell’insegnante. il professore è dunque visto dalla legge come un pubblico ufficiale e l’esercizio del- le sue funzioni si esplica non solo durante le lezioni ma anche nella fase preparatoria e nei colloqui con i genitori. Ricordiamo per completezza espositiva che affinché si qualifichi il reato di oltrag- gio a pubblico ufficiale, è necessario speci- ficare che l’offesa avvenga in un luogo pub- blico, alla presenza di più persone, a causa o nell’esercizio delle funzioni da parte della vittima.
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