marzo-aprile 2018
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXV - Numero 3-4 - Marzo-Aprile 2018 40 le 2016/2018, a cui seguiranno i successivi adempimenti autorizzativi (Consiglio dei Mi- nistri, Ragioneria generale dello Stato, Cor- te dei Conti), non aggiunge nulla di nuovo su questo tema, in quanto integra, solo con alcune parti nuove, il contratto del 2006/2009, per cui molte norme sono valide ancora per il presente triennio e sino alla relativa scadenza a dicembre di quest’anno. Il nuovo contratto aggiunge nell’art. 27, relativo al profilo professionale docente, le competenze «informatiche, linguistiche… di orientamento». Disposizioni generali della nuova ipotesi di contratto È il primo contratto di lavoro del nuovo comparto Istruzione e Ricerca. Resta confermata la validità degli organi collegiali previsti dal D.Lgs. n. 297/1994 e, in particolare, la funzione del collegio do- centi, richiamata nel nuovo art. 24 commi 1 e 2, nei quali si afferma: «la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca , di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni » . Si af- ferma l’opera della comunità educante vol- ta a «garantire la formazione alla cittadi- nanza, la realizzazione del diritto allo stu- dio, lo sviluppo delle potenzialità di cia- scuno e il recupero delle situazioni di svan- taggio» secondo la Costituzione e la Con- venzione internazionale sui diritti dell’in- fanzia (ONU 20 novembre 1989). Si prevede che il Piano triennale dell’offerta formativa dia «priorità all’erogazione dell’offerta formativa ordinamentale». La formazione secondo il contratto L’art. 1 c. 10 del nuovo contratto dà vita agli articoli del vecchio contratto nella par- te in cui essi non sono modificati, perciò viene confermata la formazione prevista dal contratto 2006/2009 nell’art. 64, che non fa alcuna differenza tra personale assunto a tempo determinato o indeterminato. Quindi, la formazione costituisce una le- va strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale , per il neces- sario sostegno agli obiettivi di miglioramen- to della qualità dell’insegnamento e per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. • La partecipazione alle attività di forma- zione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzio- nale alla piena realizzazione e allo svilup- po delle sue professionalità. • Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi sono favorite le inizia- tive che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’auto-aggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze. È appena il caso di rilevare che la For- mazione è un diritto-dovere del docente, così come stabilito dal DPR 419/74 e dalla Legge 107, quindi nulla cambia rispetto agli obblighi del docente: la formazione resta obbligatoria in termini di impegno etico e professionale. Quindi le ore che i docenti dedicheranno alla formazione rientrano nelle ore funzio- nali all’insegnamento di cui all’art. 29 com- ma 1 del vecchio contratto. Se sono supera- te le 40 ore di attività funzionali all’inse- gnamento, nelle quali è compresa la forma- zione, le ore aggiuntive sono retribuite con un compenso accessorio di euro 17,50 l’ora. Piano per la formazione dei docenti 2016/2019 I principi del Piano ieri : - Azioni frammentarie - Formazione centralizzata - Solo aggiornamento - Formazione = esigenza individuale I principi del Piano oggi : - Sistema di formazione - Filiere formative (reti) - Formazione di qualità - Formazione come priorità strategica (crescita) Il DM 797 del 19/10/2016, in attuazione della Legge 107/2015 commi 11 e ss., pre-
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