marzo-aprile 2018
Rossella Verri, Consigliere nazionale UCIIM Memoria storica essenziale La normativa sull’aggiornamento dei do- centi affonda le sue radici nei DPR 417 art. 88 e 419, art. 7 del 1974. Nel DPR 417 si fa riferimento alle attività di non insegnamen- to connesse con il funzionamento della scuola « in ragione di 20 ore mensili» , senza citare esplicitamente nessun monte-ore per l’aggiornamento. Nel DPR 419 «L’aggiornamento è un dirit- to-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didat- tica; come partecipazione alla ricerca e al- la innovazione didattico-pedagogica». Per la prima volta l’aggiornamento è definito diritto-dovere. Il CCNL 1994/1997, artt. 27-28, che è il primo contratto di diritto privato, definisce la formazione diritto e obbligo di servizio. Prevede la frequenza di 100 ore di aggiorna- mento per passare alla successiva posizione stipendiale; stabilisce inoltre che, oltre le 30 ore di aggiornamento annuo, sia corri- sposto un compenso accessorio. A partire dal CCNL 1998/2001 artt.12-13, i contratti sanciscono solo il diritto dell’ag- giornamento, tacciono sul dovere. L’art. 7, c. 4, del D.Lgs.165/01 attribui- sce alla pubblica amministrazione il so- stanziale obbligo di curare la formazione e l’aggiornamento dei propri dipendenti. Cosa afferma la normativa attuale La legge 107/2015 c. 124 stabilisce che la formazione del personale docente è ob- bligatoria , permanente , strutturale , essa è intesa come impegno e responsabilità professionale di ogni docente (obbligo de- ontologico): per questo la legge assegna ai docenti un bonus (carta elettronica) per la formazione e a sostegno dei bisogni cultu- rali. Il contratto collettivo nazionale 2006/2009, artt. 26-27, stabilisce che: 1. la funzione docente si fonda sui principi di autonomia culturale e professionale; 2. essa realizza il processo di insegnamen- to/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e pro- fessionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli or- dinamenti scolastici; 3. si esplica nelle attività individuali e col- legiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servi- zio. Il profilo professionale dei docenti è co- stituito da competenze disciplinari, psico- pedagogiche, metodologico-didattiche, or- ganizzativo-relazionali e di ricerca, docu- mentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col matu- rare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. L’ipotesi di contratto collettivo naziona- 39 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXV - Numero 3-4 - Marzo-Aprile 2018 Le richieste devono essere indirizzate a: consulenza@uciim.it LEGISLAZIONE SCOLASTICA La formazione del personale docente: dalle radici ad oggi
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