Marzo 2020

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 3 - Marzo 2020 6 I struzione e formazione professionale (IFP), una nuova formulazione comparsa nella ri- forma del titolo quinto della Costituzione approvata nel 2001 che cercava di riassumere in quella congiunzione due aspetti del nostro sistema scolastico e formativo che viaggiano ancora separati. Il dibattito di quegli anni si era orientato alla loro unificazione pensan- do ad un impianto molto spostato sul mondo del lavoro con le caratteristiche dei territori e quindi di competenza regionale, lasciando a livello nazionale i licei e gli istituti tecnici come riferimento della grande impresa. Con l’elevazione dell’obbligo scolastico a sedici anni fu introdotto anche quello forma- tivo in ambito professionale regionale, con una qualifica triennale ed un diploma al quar- to anno, mentre gli istituti statali, portati a cinque anni, rimasero legati all’ordinamento nazionale lasciando così che la suddetta for- mula costituzionale fosse attribuita soltanto ai percorsi organizzati dalle regioni. Ciascuno di questi ebbe una propria rego- lamentazione in termini di profili professionali ed iniziarono storie diverse. In alcune regioni si tentò l’integrazione fra le scuole ed i centri di formazione, ma l’esperienza non ha retto all’intreccio dei rispettivi ordinamenti, il che ha sottoposto alunni e personale ad un inutile stress burocratico, e quindi si preferì opera- re sui raccordi, sia per quanto riguardava i passaggi degli studenti, sia per la presenza di corsi regionali negli istituti statali. Dovevano essere stipulati accordi con gli UUSSRR per attivare percorsi così detti sussi- diari in modo da rilasciare una qualifica trien- nale in istituti quinquennali, che prevedeva- no durata, articolazione, obiettivi, nonché le modalità per l’effettuazione delle prove finali in merito alle competenze acquisite in conte- sti anche non formali ed informali ed il rico- noscimento dei crediti spendibili nei suddetti sistemi, ma anche nel mondo del lavoro, per il quale si definivano l’alternanza e la forma- zione in apprendistato. Dopo il primo ciclo di istruzione si poteva accedere direttamente all’IFP ed al predetto apprendistato e questi valgono anche come assolvimento dell’obbligo scolastico. Il canale regionale quadriennale (qualifi- ca+diploma professionale) iniziò a sperimen- tare per iniziativa del ministero del lavoro il «sistema duale» affidandone l’intera gestione ai centri regionali appositamente selezionati, anche al fine di consolidare una presenza che nel Paese risulta ancora molto frammenta- ta. Tale esperienza è ancora in atto e voleva promuovere da un lato il nuovo apprendistato e dall’altro realizzare percorsi di alternanza scuola–lavoro di 400 ore, al posto delle 210 previste per gli istituti professionali (IP), far maturare crediti per l’ingresso negli istituti di ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE UNA PROSPETTIVA UNITARIA PER LA PERSONA E IL LAVORO Gian Carlo Sacchi, Esperto di politiche scolastiche (1) Si ritiene utile presentare il più recente quadro normativo che mette in relazione i due settori D.Leg.vo 61/2017 revisione dei percorsi dell’istruzione professionale DI 92/2018 regolamento MIUR 2019 linee guida per l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo degli istituti professionali MIUR 2015 guida operativa alternanza scuola-lavoro DI 12/10/2015 standard formativi dell’apprendistato DI 8/1/2018 quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) referenziazione all’EQF DM 22/5/2018 passaggi tra percorsi IP e IFP DM 17/5/2018 criteri generali per favorire il raccordo tra IP e IFP Prosegue dopo l’inserto

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