Gennaio-Febbraio 2019
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVI - Numero 1-2 - Gennaio-Febbraio 2019 40 altro «caso speciale» viene introdotto nell’art. 19 del testo unico e riguarda le ragioni di salute di particolare gravità ed accertate: è il permesso di soggiorno per cure mediche, rilasciato dal questore, che non può superare un anno, ma è rinnovabi- le se persiste una particolare gravità certi- ficata. infine, viene introdotto nel testo unico l’art. 20 bis che prevede il permesso di sog- giorno rilasciato dal questore per calamità naturale nel Paese d’origine, tale da non consentire il rientro e la permanenza in condizioni sicure. in tal caso il permesso du- ra solo sei mesi, è rinnovabile per altri sei, consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. resta fermo l’art. 20 del testo unico, che prevede misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esi- genze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’unione europea. Viene introdotto poi nel testo unico l’art. 42 bis, che prevede un permesso di soggiorno per atti di particolare valore ci- vile: in tal caso è il Ministro dell’interno ad autorizzare il questore al rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per due an- ni, rinnovabile, che consente l’accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorati- va e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. L’art. 2 L. 113/2018 prolunga la durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio (cPr) da novanta a centottanta giorni, ol- tre a disporre procedure più veloci per la costruzione o il completamento di tali centri. L’art. 6 della Legge potenzia dal punto di vista economico il Fondo speciale per i rim- patri. il capo ii del titolo i contiene poi dispo- sizioni in materia di protezione internazio- nale, in particolare in materia di ritiro di tale protezione: viene previsto un elenco di Paesi di origine sicuri, da aggiornare pe- riodicamente, Stati dove vige un sistema democratico e non persecutorio, oltre a non esserci situazioni di conflitto. chi pro- viene da tali Paesi non ha gravi e compro- vati motivi da giustificare una protezione internazionale. aumenta poi la lista dei reati che com- portano il ritiro della protezione interna- zionale (come ad esempio omicidio o gravi reati di droga) che include anche minaccia o violenza a pubblico ufficiale, lesioni per- sonali gravi e gravissime, pratiche di muti- lazione dei genitali femminili, furto aggra- vato, furto in abitazione e furto con strap- po. inoltre, lo status di protezione interna- zionale è ritirato se il rifugiato ritorna, an- che temporaneamente, nel suo paese d’origine. L’art. 12 della Legge ridefinisce il siste- ma SPrar o di accoglienza diffusa, gestito dagli enti locali e che serve a fornire corsi di lingue e altri percorsi di integrazione: di- venta Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stra- nieri non accompagnati, limitato a coloro che hanno visto accogliere la loro domanda di protezione internazionale (escluso chi è solo richiedente e che sarà trasferito nei centri di accoglienza ordinari, in attesa di una decisione sulla richiesta, senza svolgere particolari attività o corsi). i richiedenti asilo rimangono in acco- glienza fino alla scadenza del progetto in corso. i minori non accompagnati richieden- ti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema di protezione fino al- la definizione della domanda di protezione internazionale. L’art. 12 bis prevede un monitoraggio dei flussi migratori da parte del Ministro dell’in- terno. il capo iii del titolo i contiene disposizio- ni in materia di cittadinanza. L’art. 14 in- troduce nella L. 91/1992 (nuove norme sul- la cittadinanza) quale ulteriore condizione per la concessione della cittadinanza italia- na il possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italia- na, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la cono- scenza delle lingue (qcer). inoltre, viene introdotta, nello stesso
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