Gennaio-Febbraio 2019

A cura dell’Ufficio Legale UCIIM c on la legge di conversione 1 dicembre 2018, n. 132 è definitivamente entra- to nel nostro ordinamento il decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, detto «Decre- to Sicurezza». La legge reca «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e im- migrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzio- namento dell’agenzia nazionale per l’am- ministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità or- ganizzata.». Si tratta di un provvedimento importante e con immediati effetti pratici nelle mate- rie che va a disciplinare. La legge si compone di 4 titoli e com- plessivi 40 articoli. il titolo i contiene «Di- SPoSizioni in Materia Di riLaScio Di SPe- ciaLi PerMeSSi Di Soggiorno teMPoranei Per eSigenze Di carattere uManitario nonchÉ in Materia Di Protezione inter- nazionaLe e Di iMMigrazione». con i primi articoli si apportano diverse modifiche al D. Lgs. 286/1998, «testo unico delle disposi- zioni concernenti la disciplina dell’immigra- zione e norme sulla condizione dello stra- niero». occorre preliminarmente ricordare che l’art. 4 del testo unico citato recita: «L’ingresso nel territorio dello Stato è con- sentito allo straniero in possesso di passa- porto valido o documento equipollente e del visto d’ingresso, salvi i casi di esenzione e può avvenire, salvi i casi di forza maggio- re, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.». in tale normativa, per straniero si intende il cittadino non ap- partenente ad alcuno degli Stati dell’unione europea. L’art. 1 L. 113/2018 apporta modifiche al citato D. Lgs. 286/1998, il cui articolo 4 bis, in relazione alla sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla pre- sentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, di un accordo di in- tegrazione, articolato per crediti, con l’im- pegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno, recita ora al terzo periodo: «La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permes- so di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal que- store secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» elimi- nando quindi dalle eccezioni la richiesta di asilo e i motivi umanitari. i motivi umanitari sono poi cancellati, ad opera del citato art. 1, nei successivi arti- coli del testo unico. il medesimo articolo inserisce invece un nuovo comma (1 bis) all’art. 18 bis del testo unico, il quale intro- duce nell’ordinamento permessi o «casi speciali», della durata di un anno, che con- sentono l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione all’elenco anagrafico, o lo svolgimento di un lavoro (subordinato o autonomo). Per motivi di studio o di lavoro questo speciale permesso può essere poi convertito, alla scadere, in permesso di soggiorno vero e proprio. 39 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVI - Numero 1-2 - Gennaio-Febbraio 2019 Le richieste devono essere indirizzate a: consulenza@uciim.it LEGISLAZIONE SCOLASTICA Il «decreto sicurezza»

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYxOTA=