Gennaio-Febbraio 2019

e ra il 1997 quando veniva emanata la legge 59 «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplifi- cazione amministrativa». in essa l’articolo 21 sancisce e regolamenta l’autonomia del- le istituzioni scolastiche. era il 1998 quando col D.P.r. 112 si con- ferivano funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali. era il 1999 quando veniva emanato il «regolamento attuativo in materia di auto- nomia delle istituzioni scolastiche»: il D.P.r. n. 275. era il 2001 quando avvennero le «Modifi- che al titolo V della parte seconda della co- stituzione» il cui articolo 117 stabilisce quanto è legislazione esclusiva dello Stato e quanto è legislazione concorrente. Da allora… norme incomplete, non rego- lamentate o inattuate. nel 2010, in occasione del convegno nazionale «Autonomia incompiuta e fe- deralismo in prospettiva. Quale scuo- la?» l’allora vice Presidente nazionale anna Bisazza Madeo così dichiarò in una intervista: «Con la legge 59 allora si scelse l’autonomia della pubblica istru- zione pur senza «regionalizzazione». Di- versi poteri furono spostati dall’ammi- nistrazione centrale alle singole istitu- zioni scolastiche autonome. Poi seguiro- no il DL n. 112/98 e il D.P.R. n. 275/99, che rimasero parzialmente inapplicati rendendo di fatto l’autonomia non pie- namente compiuta. Ulteriori provvedi- menti legislativi sull’organizzazione scolastica, sugli organici funzionali, sulla revisione degli organi collegiali non videro mai la luce. Nel 2001 si modificò e si inte- grò il titolo V della Costituzione: dettare le norme generali, individuare i livelli delle prestazioni, definire i principi fondamenta- li rimase compito dello Stato; alle Regioni andò il compito di disciplinare le funzioni di organizzazione e di amministrazione di carattere generale oltre che la competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale; alle autonomie locali la gestione dei servizi; alle istituzioni scolastiche l’autonomia funzionale. Appar- ve chiaro che la nostra Repubblica si era in- camminata sui sentieri del Federalismo. Ma quale federalismo? Quello perequativo e solidale, quello dell’autogoverno e della responsabilità (alta espressione di demo- crazia) o quello che sancisce la fine del- l’unitarietà nazionale e che territorializza? Oggi dove andiamo? La storia dei nostri giorni non ci dice che la stragrande maggio- 1 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVI - Numero 1-2 - Gennaio-Febbraio 2019 E d i t o r i a l e Rosalba Candela, Presidente nazionale UCIIM L’autonoMia ScoLaStica, riFLettiaMoci inSieMe!

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