La Scuola e l'Uomo - n. 11-12- Novembre-Dicembre 2020
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2020 39 Articolo 34 Costituzione «l’istruzione in- feriore, impartita per almeno 8 anni, è ob- bligatoria e gratuita». Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (TU delle disposizioni legislative in materia di istruzione), art. 111, comma 2 che I ge- nitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o diret- tamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità». Decreto Legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art. 1, comma 4: Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbli- go, devono, dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli». Pertanto, la scuola non esercita un potere di autoriz- zazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici. Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art. 23: I n caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la co- municazione preventiva al dirigente scola- stico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe suc- cessiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assol- vimento dell’obbligo di istruzione . classi terminali del proprio istituto abbiano depositato l’istanza di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Ove risultano stu- denti non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a prendere contatti coi genitori, o tu- tori, al fine di verificare se abbiano effettua- to domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria, oppure presso cen- tri di formazione professionale regionale, o se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parenta- le. Le suindicate informazioni devono essere puntualmente verificate e inserite, tramite la procedura delle iscrizioni on line, nell’A- nagrafe nazionale degli alunni. Il periodo che stiamo vivendo, come det- to all’inizio di questo articolo ha aumentato il numero delle richieste di homeschooling ma è necessario confutare l’idea che l’ ho- meschooling , possa rappresentare una valida alternativa alla scuola Sia sul piano strettamente didattico sia, sul piano affettivo-relazionale è importante frequentare una realtà scolastica nella quale i bambini entrino nel «mondo reale» relazio- nandosi e confrontandosi con i coetanei. La scuola non è solo istruzione ma anche educazione e soprattutto socializzazione, che significa anche imparare dagli altri e accettare gli altri: se non si da al bambino la possibilità di confrontarsi con l’esterno si riduce il suo mondo alla famiglia e alla ca- sa e gli si toglie ogni punto d’incontro e di confronto e oserei dire di scontro. La scuola, come ogni altra organizzazione, può trasfor- marsi ed evolvere se si nutre continuamente di una visione che la anima, le dà forza, la orienta nelle scelte. Le comunità di pratiche e di ricerca danno visibilità e sostegno all’ap- prendimento: il clima, l’agire, la configura- zione degli spazi e degli arredi, le relazioni, i saperi che si impiegano, tutto quanto contri- buisce a dire della presenza di una comunità che agisce in sinergia per il raggiungimento di obiettivi condivisi. Di seguito i riferimenti normativi più im- portanti per l’ homeschooling : Articolo 30 Costituzione: «è dovere e di- ritto dei genitori mantenere, istruire, educa- re i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti».
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