La Scuola e l'Uomo - n. 11-12- Novembre-Dicembre 2020

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2020 36 Per quanto riguarda l’obbligo di forma- zione di personale docente supplente, si è espressa la Commissione Interpelli con l’Interpello n.1/2014, evidenziando che il percorso formativo deve essere completa- APPROFONDIMENTO: INTERPELLO N. 1/2014 del 13/03/2014 - Formazione del personale docente supplente Relativamente al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, relativamente ai limiti dell’obbligo formazione ex Art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso di docente esterno, chiamato ad una supplenza in via d’urgenza, la Commissione ha chiarito che “ il punto 8 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede, con riferimento alle fattispecie di cui all’Art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, il riconoscimento dei crediti formativi alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. In particolare “qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stes- so settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore”. Pertanto il Datore di lavoro può facilmente dimostrare l’adempimento di quanto previsto dall’Art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 chiedendo al lavoratore l’esibizione dell’atte- stato di frequenza di cui all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Viceversa, qualora il lavoratore sia privo della formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, il Datore di lavoro deve provvedere ad avviare il lavoratore ai corsi di formazione ante- riormente “o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del Dirigente, del Preposto o del lavoratore alle proprie attività. Il relativo percorso for- mativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione” ». to entro e non oltre 60 giorni dalla assun- zione. Per principio analogico, ovviamente, il contenuto dell’interpello è da estendersi anche a tutto il personale con contratto di supplenza. f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresen- tante dei lavoratori per la sicurezza; arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di con- trollo; arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro h) partecipare ai programmi di formazione e di ad- destramento organizzati dal Datore di lavoro; arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal pre- sente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro Inadempienza (Art. 20 comma 3) Sanzioni ai sensi dell’Art.59 comma 1 lettera b) Assenza di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di lavoro, per i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto. sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro

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