La Scuola e l'Uomo - n. 11-12- Novembre-Dicembre 2020

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2020 33 L a formazione dei lavoratori rappresenta una delle principali misure di preven- zione e protezione volta sia a rendere loro consapevoli dei rischi lavorativi cui so- no esposti quotidianamente nello svolgere la propria attività, sia a sensibilizzarli circa le problematiche in materia di sicurezza sul lavoro. Negli anni il lavoratore ha assunto un ruo- lo di «parte attiva» all’interno dell’organiz- zazione aziendale e dunque è fondamentale che tutti gli individui facenti parte di tale organizzazione si impegnino costantemente nella corretta applicazione di tutte le pro- cedure aziendali tese ad una riduzione dei rischi e, quindi, in ultima analisi degli infor- tuni sul lavoro e delle malattie professionali. In merito alla formazione in materia di sicurezza, l’accordo Stato/Regioni del 21-12-2011 disciplina la formazione e l’ag- giornamento dei lavoratori, dei Dirigenti e dei Preposti ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Il settore Scuola è inserito nel Rischio Medio (v. allegato 2 dell’Accordo Stato- Regioni 21-12-2011), in considerazione della presenza nelle scuole di laboratori, nei qua- li sono in uso agenti chimici, fisici, biologici ecc.. Tenendo conto di questo, tutti i lavoratori devono effettuare: un corso di «formazione generale» della durata di 4 ore e un corso di «formazione specifica» della durata di 8 ore. È inoltre necessario svolgere un corso di aggiornamento di 6 ore diluito in più incontri nell’arco di 5 anni. I contenuti della «forma- zione generale» sono standardizzati e quindi ogni lavoratore, una volta effettuato il corso di 4 ore, ottiene un «credito formativo» che gli eviterà la ripetizione di corsi e nozioni anche con il cambiamento del lavoro. La formazione «specifica» potrà essere un tito- lo permanente, ma solo se il lavoratore non muterà settore lavorativo. Tale corso deve essere effettuato prima dell’assunzione o entro massimo 60 giorni. FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA: GUIDA OPERATIVA PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Leon Zingales, Ph.D., Dirigente scolastico I.C. «Anna Rita Sidoti», Presidente Uciim Sezione Gioiosa Marea (Me) Art. 37 c3-c6 D.Lgs. 81/08 Formazione dei lavoratori 3. Il Datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’Accordo di cui al comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occa- sione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. 5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYxOTA=