Novembre-Dicembre 2018
39 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXV - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2018 fronti dell’attività svolta dall’insegnante da parte sia del dirigente scolastico che delle famiglie . Il Dirigente Scolastico ha, infatti, la pos- sibilità di avere sotto controllo la situazione sintetica aggiornata delle presenze, assen- ze, ritardi e uscite di tutte le classi, quindi è nelle condizioni di conoscere se un docen- te compila o meno il registro elettronico. Le famiglie possono controllare se i voti vengono tempestivamente inseriti nel regi- stro elettronico dopo una verifica, se ci son stati procedimenti disciplinari. In questi anni si sono riscontrate la- mentate da parte delle famiglie per un uso non corretto da parte dei docenti del registro elettronico on line . I motivi sono diversi: valutazioni messe dopo giorni dall’interrogazione orali o dalla correzione dei compiti scritti, ma anche compilazione del registro a fine giorna- ta o, in alcuni casi, a distanza di una settimana dall’evento. Ciò se da un lato garantisce maggiore trasparenza e at- tendibilità, dall’altro sono evidenti le rela- tive ingerenze che ne potrebbero derivare da un uso distorto di tali informazioni. Il registro online , essendo in molte scuo- le l’unico documento ufficiale da cui attin- gere le notizie dell’attività didattica, do- vrebbe essere compilato in tempo reale in tutte le sue parti. Quindi , a meno che non sussistano impe- dimenti oggettivi, deve essere compilato al- la prima ora di lezione e, durante tutta la giornata scolastica, a qualsiasi cambio di ora; il docente ha il dovere di aggiornare in tempo reale il registro elettronico di classe e quello personale della materia dell’inse- gnante. In buona sostanza il docente deve firma- re digitalmente, registrare le assenze degli alunni, mettere i voti delle valutazioni scritte e orali in tempo reale, compilando il registro di classe e quello personale della materia. La legge impone al pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, di documentare tempe- stivamente i fatti e gli atti, che nel caso dell’insegnante sono quelli che accadono nella classe durante la lezione. Per i docenti che non compilino il registro elettronico in tempo reale può scattare la sanzione disciplinare che nei casi più gravi può confi- gurarsi quale un reato del codice penale. E bene poi ricordare che al documento informatico è attribuita la stessa efficacia della scrittura privata prevista dall’articolo 2702 del Codice Civile, per il quale «la scrittura privata fa piena prova, fino a que- rela di falso, della provenienza delle dichia- razioni di chi l’ha sottoscritta, se colui con- tro il quale la scrittura è prodotta ne rico- nosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta».
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