Novembre-Dicembre 2018
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXV - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2018 14 ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO: INNOVAZIONI E PROSPETTIVE Caterina Di Carlo, docente di scuola secondaria di secondo grado L’ Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione rappresenta la conclusio- ne di un corso di studi solitamente di cinque anni quale il Liceo, l’Istituto Tec- nico e l’Istituto Professionale. Negli ultimi tempi si è discusso molto su come sarebbe stato e come sarebbe cambiato, alla luce della Riforma della scuola operata con la Legge 107/ 2015 e con il D.Lgs. 62/2017 che già ha avuto l’effetto di modificare l’Esame di Stato conclusivo nel Primo Ciclo di studi. La revisione degli Esami di Stato indubbia- mente si è resa necessaria in seguito ai cambiamenti e alle riforme più recenti che hanno investito il mondo dell’istruzione. Ma vediamo adesso di fare un’analisi storica sull’Esame di Stato alla fine del Secondo Ci- clo, così come è stato attuato fino al prece- dente anno scolastico. A conclusione dei corsi di studio di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, ha luogo l’Esame di Stato secondo regole e modalità definite dalla Legge 425/1997 che ha riformato gli «esami di maturità» regolati dalla Legge 119/1969. Con la Legge 1/2007 l’Esame è stato ulte- riormente modificato sono ammessi gli alunni che riportano la media del 6 nello scrutinio finale, ed è finalizzato all’accerta- mento delle conoscenze e delle competen- ze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capaci- tà critiche del candidato (art. 3 della Legge 1/2007). L’Esame si conclude con il rilascio di «certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell’Esame di Stato» che tengono conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell’ambito della Unione europea (art. 6 della Legge 425/1997). A ta- le legge ha fatto seguito il Regolamento at- tuativo, adottato con DPR 323/1998 e preci- sato con DM 356/1998, da rivisitare in se- guito all’entrata in vigore della Legge 1/2007. Annualmente sono emanati Decreti Ministeriali e altri Atti regolativi concernen- ti la modalità di formazione delle commis- sioni, lo svolgimento delle prove, le opera- zioni d’esame e il relativo calendario. Ogni anno è emanata l’Ordinanza Ministeriale che disciplina l’Esame di Stato. La Commis- sione d’Esame è formata da non più di 6 commissari, 3 interni e 3 esterni, con un Presidente esterno nominato dall’USR (diri- gente scolastico, docente, docente universi- tario, ecc.) e deve gestire gli Esami consi- stenti in 3 prove scritte e in un colloquio orale. I testi della prima e seconda prova sono scelti dal Ministro; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissio- ne d’esame con modalità predefinite e il possibile utilizzo di modelli predisposti dall’INVALSI. Le materie oggetto della se- conda prova scritta sono individuate dal Mi- nistro della Pubblica Istruzione entro la fine di gennaio di ciascun anno. Sono state an- che disciplinate le caratteristiche della ter- za prova scritta e le modalità con le quali la Commissione d’Esame provvede alla elabo- razione delle prime due prove d’esame in caso di mancata ricezione delle stesse. La terza prova scritta, a carattere pluridiscipli- nare è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candi- dato ed anche le capacità di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell’ultimo anno di corso anche ai fini di una produzione scritta grafica o pratica. La prova secondo quanto stabilito dal DM 429/2000 è predisposta dalla com- missione d’esame, non può coinvolgere più di 5 materie e deve consentire l’accerta- mento della lingua straniera. La prova è co- struita secondo una delle seguenti tipolo- gie: a) trattazione sintetica di argomenti (non più di 5); b) quesiti a risposta singola
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