Novembre-Dicembre-2013

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2013 XXXViii chiedono però: 1) che ove la proprietà riguardi beni di pro- duzione, si ottenga da essi il massimo rendi- mento non potendosi giustificare eventuali inef- ficienze insite nell’esercizio pubblico con i van- taggi che attraverso tale esercizio si vogliono conseguire; 2) che siano adottate forme di organizzazio- ne della proprietà pubblica che facciano salva la naturale autonomia e responsabilità delle forze sociali e che consentano di ridurre agevol- mente l’estensione della proprietà dell’ente pubblico non appena questa non interessi più l’azione che esso deve svolgere. 91. natura dell’attività finanziaria: il princi- pio di uguaglianza e di generalità. la necessità di sostenere ed alimentare l’azione degli enti pubblici giustifica e spiega come una esigenza dell’esistenza stessa di quegli enti l’attività fi- nanziaria, cioè l’attività-diretta alla raccolta ed alla distribuzione di mezzi economici tra i vari impieghi pubblici. l’attività finanziaria in quanto agisce sulla vita economica sia nel momento della raccolta dei mezzi sia attraverso le forme e i modi del loro impiego, deve essere improntata alle esi- genze della giustizia sociale. Risponde a tal fine in primo luogo il principio di uguaglianza, secondo il quale ogni individuo deve concorrere ai carichi pubblici in rapporto alla propria capacità ed in modo che ad eguale situazione corrisponda eguale incidenza della fi- nanza. per lo stesso principio l’azione finanzia- ria deve prestare le utilità da essa procurate in rapporto al bisogno di ognuno, in modo che al maggiore bisogno corrisponda una maggiore pre- stazione di servizi pubblici. costituisce un particolare aspetto del princi- pio di uguaglianza il canone della generalità, per il quale i sacrifici e le utilità recati dal- l’azione finanziaria spettano a tutti gli individui appartenenti alla comunità organizzata dall’en- te pubblico in rapporto alla loro capacità ed al loro bisogno: vanno pertanto evitati i privilegi e le ingiustificate differenze sia nel sacrificio che nel godimento dei vantaggi da parte di individui e di categorie sociali. 92. limiti dell’azione finanziaria. Risponde a giustizia che i sacrifici richiesti dall’azione finan- ziaria siano mantenuti entro i limiti strettamente necessari per il conseguimento degli scopi di utili- tà sociale che la stessa si propone di raggiungere: dipende da ciò: 1) che i sacrifici debbono essere chiesti ed imposti nelle forme e nei tempi che ne rendono meno grave la sopportazione da parte dei sog- getti. le formalità, le prestazioni accessorie, le sottigliezze di applicazione, devono essere ri- dotte al minimo, onde evitare inutili aggravi e sofferenze; 2) che nella esazione e nell’amministrazione del denaro pubblico devono seguirsi i sistemi meno complessi e più economici possibili; 3) che l’altezza dell’imposizione deve essere regolata in modo da non opprimere il soggetto e da lasciargli in ogni caso la possibilità di provve- dere onestamente ai bisogni suoi e della sua fa- miglia ed alla elevazione propria e dei propri fa- miliari, secondo le necessità dell’ambiente in cui vive; 4) che gli investiti della pubblica ammini- strazione debbono in ogni momento inspirare la loro azione al principio fondamentale che il de- naro pubblico è inviolabile ed alla considerazio- ne essenziale che chi disperde, male amministra o si appropria di denaro pubblico pecca contro la giustizia. 93. Funzione extra-fiscale del tributo. il tri- buto, determinando il passaggio di beni econo- mici dal privato all’ente pubblico e quindi sot- traendo beni alla spesa privata per sostenere la spesa pubblica, opera per sua natura una redi- stribuzione di beni disponibili tra i vari impieghi e consumi. pertanto il tributo, accanto alla sua funzione immediata di procurare mezzi per la spesa pub- blica, esercita la funzione mediata di concorre- re a modificare secondo i principi della giustizia sociale la distribuzione della ricchezza e l’orga- nizzazione della vita economica e sociale. Questa funzione mediata può essere di pro- posito esercitata quando si tratta: 1) di correggere ed attenuare ingiustificate disuguaglianze nella ripartizione della ricchezza ed eccessive accumulazioni di beni; 2) di reprimere e di limitare manifestazioni di lusso o di prodigalità moralmente e social- mente dannose, o di indurre a graduare i consu- mi secondo una scala di utilità sociale; 3) di disciplinare, proteggendole od ostaco- landole, determinate attività in funzione della loro utilità sociale. l’importanza e la delicatezza dei compiti ex- tra-fiscali del tributo impongono peraltro: 1) che la valutazione delle utilità sociali, che si vogliono conseguire, sia fatta dalla legit- tima rappresentanza politica tenendo rigoroso conto delle necessità e condizioni delle singole forze sociali e del rispetto delle naturali liber- tà di esse, cioè della necessità del loro autono-

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