Novembre-Dicembre-2013
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2013 XXXVi si comuni, sia curando gli interessi che soltan- to con la collaborazione di tutti possono esse- re soddisfatti, sia intervenendo in relazione a determinate circostanze storiche per coordi- nare e per integrare l’azione degli individui e delle forze sociali al fine di realizzare partico- lari obbiettivi, non conseguibili per la mancan- za di uno spontaneo od automatico adatta- mento dei singoli interessi privati all’interesse generale. 86. Fini specifici della attività economica pubblica. Gli obbiettivi di interesse comune cui nella vita sociale del nostro tempo deve tende- re l’attività economica pubblica, ed ai quali conviene che anche l’attività economica privata sia ordinata, possono così riassumersi: 1) indurre la generalità dei membri della so- cietà ad assumere la responsabilità di un lavoro (art. 55) e far sì che le condizioni nelle quali i lavoratori danno la loro opera siano tali da con- sentire, pur nell’accentuarsi delle specializza- zioni, un armonico sviluppo di tutte le facoltà di cui dio ha arricchito l’uomo (art. 56); 2) creare condizioni perché le forze di lavo- ro disponibili trovino un’adeguata occupazione (art. 55), promuovendo eventualmente attivi- tà economiche trascurate dalla iniziativa pri- vata, giudicate profittevoli al bene comune (art. 76); 3) influire a favore dei capi di famiglia, nel processo di ripartizione dei redditi della comu- nità così da assicurare alla famiglia la base eco- nomica necessaria al suo sviluppo e considerare l’attività della donna nella vita economica in modo che essa non venga impedita di svolgere la sua primaria funzione di madre e di educatri- ce (art. 60); 4) creare condizioni atte a costituire intorno al lavoratore, al termine del suo lavoro, un cli- ma e un ambiente tale che gli consentano di ri- trovare, secondo le sue individuali concezioni ed inclinazioni, un equilibrio di vita fisico e mo- rale rispondente alla sua dignità di uomo (art. 57); ed in particolare dedicare ogni cura e mez- zi adeguati perché al lavoratore capo famiglia sia concesso di disporre e possibilmente di esse- re proprietario di una abitazione adeguata ai suoi bisogni (art. 61); 5) assicurare un complesso di prestazioni in- tegrative con carattere di generalità per tutti i lavoratori, che consenta in caso di disoccupa- zione involontaria, di malattia, di infortunio e durante la vecchiaia, di mantenere un sufficien- te livello di vita al lavoratore ed alla sua fami- glia (art. 58); 6) impedire, quali che siano gli effetti sulla produzione, che al lavoratore siano richieste prestazioni nocive alla sua salute fisica e morale (art. 59) ed assicurare a tutti la possibilità di tutelare adeguatamente la propria salute fisica e di ricevere la conveniente assistenza medica e chirurgica (art. 63); 7) disciplinare il processo di distribuzione territoriale delle attività produttive allo scopo di eliminare e prevenire gli inconvenienti del- l’urbanesimo e in particolare di consentire al la- voratore una piena vita familiare e la partecipa- zione alla vita delle comunità intermedie, pro- fessionali e locali (art. 62); 8) orientare il libero avviamento professiona- le dei giovani in vista di favorirne la migliore utilizzazione nell’interesse singolo e collettivo delle forze di lavoro disponibili (art. 64); 9) favorire nelle fasi di profonda e rapida trasformazione economica e sociale i processi di assestamento delle forze di lavoro (art. 65); 10) favorire la formazione di una convenien- te struttura agraria, fondata, a seconda delle esigenze tecniche, principalmente sulla piccola proprietà e sulla cooperazione tra i lavoratori addetti all’azienda agraria (art. 77); 11) correggere le eccessive disparità econo- miche (art. 80), influire sull’ordinamento eco- nomico in vista di evitare eccessive accumula- zioni di ricchezza ed ingiusti impoverimenti di alcuni a vantaggio di altri e riassorbire le situa- zioni di indebito arricchimento che si siano eventualmente verificate (art. 82); 12) disciplinare nell’interesse comune la tra- smissione ereditaria dei beni (art. 83); 13) regolare l’uso e la distribuzione dei beni di consumo nei casi in cui non si svolgano in mo- do confacente all’interesse comune (art. 78); 14) regolare nell’interesse dei consumatori l’attività produttiva che si svolge in situazione di non concorrenza (art. 76) e curare, negli altri casi, il mantenimento di condizioni di effettiva concorrenza (art. 75); 15) tutelare il risparmio affidato a terzi per l’impiego (artt. 59 e 81) ed evitare variazioni nel valore economico dell’unità monetaria esi- stente (art. 89); 16) promuovere e regolare i rapporti con le altre economie nazionali affinché i beni della terra raggiungano attraverso un’equa distribu- zione la loro fondamentale destinazione a van- taggio di tutti gli uomini (art. 84). altro importante aspetto della attività eco- nomica pubblica è costituito dalla attività finan- ziaria dello stato e degli altri enti pubblici, me- diante la quale si raccolgono e si impiegano i mezzi necessari per organizzare e per sostenere l’azione pubblica.
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