L’autonomia scolastica, riflettiamoci insieme! (nn. 1-2/2019)

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Rosalba Candela, Presidente nazionale UCIIM

Era il 1997 quando veniva emanata la legge 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa». In essa l’articolo 21 sancisce e regolamenta l’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Era il 1998 quando col D.P.R. 112 si conferivano funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali.
Era il 1999 quando veniva emanato il «Regolamento attuativo in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche»: il D.P.R. n. 275.
Era il 2001 quando avvennero le «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» il cui articolo 117 stabilisce quanto è legislazione esclusiva dello Stato e quanto è legislazione concorrente.
Da allora… norme incomplete, non regolamentate o inattuate.

Nel 2010, in occasione del convegno nazionale «Autonomia incompiuta e federalismo in prospettiva. Quale scuola?» l’allora vice Presidente Nazionale Anna Bisazza Madeo così dichiarò in una intervista: «Con la legge 59 allora si scelse l’autonomia della pubblica istruzione pur senza «regionalizzazione». Diversi poteri furono spostati dall’amministrazione centrale alle singole istituzioni scolastiche autonome. Poi seguirono il DL n. 112/98 e il D.P.R. n. 275/99, che rimasero parzialmente inapplicati rendendo di fatto l’autonomia non pienamente compiuta. Ulteriori provvedimenti legislativi sull’organizzazione scolastica, sugli organici funzionali, sulla revisione degli organi collegiali non videro mai la luce. Nel 2001 si modificò e si integrò il titolo V della Costituzione: dettare le norme generali, individuare i livelli delle prestazioni, definire i principi fondamentali rimase compito dello Stato; alle Regioni andò il compito di disciplinare le funzioni di organizzazione e di amministrazione di carattere generale oltre che la competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale; alle autonomie locali la gestione dei servizi; alle istituzioni scolastiche l’autonomia funzionale. Apparve chiaro che la nostra Repubblica si era incamminata sui sentieri del Federalismo. Ma quale federalismo? Quello perequativo e solidale, quello dell’autogoverno e della responsabilità (alta espressione di democrazia) o quello che sancisce la fine dell’unitarietà nazionale e che territorializza? Oggi dove andiamo? La storia dei nostri giorni non ci dice che la stragrande maggioranza dei modelli federali sono falliti? Perché questo sidereo silenzio della scuola militante su una questione di vitale importanza per la nostra Repubblica? Cosa si rischia? A cosa si va incontro? Come aiutare la politica ad andare nel verso giusto? L’educazione e l’istruzione dei cittadini sono fondanti per costruire identità, senso di appartenenza e radici comuni. Su tutto questo vuole discutere l’Uciim».
Infatti di tutto questo oggi vogliamo discutere certi che riprendere un serio dibattito sull’autonomia è urgente.

A vent’anni dall’autonomia vogliamo riparlarne sulla scia del pensiero della grande Presidente Cesarina Checcacci, sempre impegnata per l’innovazione della scuola.
Cesarina nel 1993, quale relatrice per conto di una Commissione istruttoria circa lo schema di un decreto delegato sul rafforzamento delle istituzioni scolastiche, così diceva: «L’autonomia della scuola (già enunciata nella legislazione delegata del 31-5-1974, ma solo nei termini di una prevalente autonomia amministrativa) va intesa, innanzitutto, in rapporto alla specificità dell’istituzione scolastica alla sua natura di servizio pubblico centrato su compiti tipicamente formativi, determinati nel quadro valoriale in cui si riconosce la comunità civile, in rapporto al rispetto delle libertà connesse allo sviluppo della cultura, alla libertà di insegnamento, alla libertà apprenditiva degli alunni e a quella educativa dei genitori.
Conseguentemente, è coerente con la natura e le finalità della scuola un’autonomia di funzionamento tale da consentire “l’espressione e la valorizzazione delle istanze educative dei vari soggetti che convengono entro l’istituzione (genitori, studenti, docenti)”.
Nell’attuale momento, la ragione più forte per riconoscere autonomia, in maggiore misura, alle scuole è, appunto, quella di finalizzare meglio gli interventi formativi ai bisogni e alle aspettative dei singoli e agli obiettivi che la collettività avverte come prioritari (più sapere per più persone, più elevate capacità di fronteggiare la complessità del reale, superamento dei fenomeni di dispersione, incremento della produttività in termini di quantità e qualità).
L’autonomia non può risolversi esclusivamente in forme di razionalizzazione dell’apparato centrale e periferico della P.I., nell’espressione di un puro decongestionamento, ovvero in un trasferimento di competenze amministrative; il decentramento, infatti, va attuato secondo specifici criteri e, in ogni caso, a supporto dell’esercizio dell’autonomia da parte della scuola.
Tuttavia, I’autonomia non può essere l’occasione per una “deistituzionalizzazione” del sistema scolastico, ma va collocata entro un quadro chiaro che «non ammetta deviazioni verso forme di indipendentismo incontrollato o di subordinazione a richieste esterne o strumentalizzatrici».

E ancora in un altro intervento nel Dossier: Autonomia – Dirigenza – Dimensionamento nel n. 4/1998 della nostra rivista Cesarina Checcacci affronta un altro tema spinoso riguardo l’autonomia:

«VaIe la pena di dare uno sguardo approfondito alla fase che si sta attraversando in materia di riconoscimento della autonomia alle istituzioni scolastiche. […] L’autonomia presuppone il possesso, da parte dei singoli, in corrispondenza ai loro compiti specifici di vere e approfondite professionalità, sia di quelle possedute e necessarie per poter operare nella scuola sia di quelle inerenti il nuovo statuto di responsabilità personali e comunitarie. Se dunque, in passato, potevamo sentirci tutelati e protetti da un insieme di norme generali, in regime di autonomia dobbiamo farci carico della concretizzazione e della coscienza delle norme e dei regolamenti. Vero è, a questo riguardo, che ogni membro della unità scolastica dovrà cimentarsi nella elaborazione di linee specifiche del progetto complessivo della propria istituzione scolastica, farsi carico delle esigenze di un solido sviluppo culturale e formativo’ e della disponibilità di ciascuno ad assicurare una presenza professionale di tutto rispetto, contribuendo così a caratterizzarla ed a renderla, anche, competitiva sul territorio. In ultima analisi, dovrebbero consolidarsi entro le istituzioni scolastiche, le specifiche tipologie di competenze professionali ancorate a criteri scientifici e deontologici, così come avviene in altre professioni giustificate dal servizio al bene personale e sociale: possiamo fare riferimento ad es. alle peculiarità dei medici, dei magistrati e dei giornalisti per superare tradizionali andamenti routinari ed impegnarsi in cammini specifici di vera libera e competente professionalità vale a dire di autorevolezza che a sua volta reclama uno status specifico da ridefinire sul piano giuridico, come su quello economico».

E più avanti «In questa logica, certamente, si dovrà tener conto degli standard qualitativi che vigeranno a livello nazionale, ma senza dare ad essi una valenza tanto precisa da mortificare sul nascere l’autonomia della istituzione scolastica.
Anche I’opzione di privilegiare il livello regionale per il decentramento amministrativo sembra accettabile solo alla condizione che venga contestualmente valorizzato il ruolo di impulso, coordinamento e verifica delle politiche formative del livello centrale, anche al fine di prevedere ed attivare politiche compensative e di riequilibrio territoriale, quali condizioni indispensabili al mantenimento del carattere unitario e nazionale del sistema formativo».

Alla luce di quanto scritto sopra il Convegno nazionale che andremo a celebrare il 22 marzo prossimo e che porta il titolo «Autonomia delle scuole 4.0» non vuole assolutamente essere il consueto evento celebrativo dei vent’anni passati (invano?) dalla istituzione dell’autonomia. Vogliamo, al contrario, interrogarci su quello che è accaduto o non è accaduto in merito nella nostra scuola, scoprirne le motivazioni concrete e politiche e, ribadendo l’importanza e l’essenzialità di questa legge di autonomia scolastica, prendere coscienza di quello che dovremmo fare per renderla pienamente operativa e per valorizzare le grandi opportunità che ci stimola e ci sfida ad affrontare con la nostra professionalità e con le possibilità del nuovo millennio.